IMU - Imposta Municipale Unica


   

L' IMU è un'imposta patrimoniale sugli immobili.
Salve le ipotesi di esclusione previste dalla normativa nazionale e locale, l'imposta è da calcolarsi applicando al valore dell'immobile l'aliquota deliberata annualmente dal Comune.
 Per avere tutte le informazioni utili al calcolo si consiglia di prendere visione dell'informativa pubblicata annualmente dal Comune su questo portale.


 
 

 
Per maggiori informazioni invitiamo i contribuenti ad utilizzare il seguente link 
INSERIRE QUI IL LINK

NUOVA IMU 2020

La legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio dello Stato per il 2020) ha rivoluzionato la disciplina normativa che regola il prelievo fiscale locale sugli immobili eliminando l’Imposta Unica Comunale (IUC) e la sua componente sui servizi denominata Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI).
Sostanzialmente, ad oggi a livello locale gli unici prelievi fiscali rimasti sugli immobili sono la Tassa sui Rifiuti (TARI) e soprattutto l’IMU la cui disciplina è stata interamente riscritta nella citata Legge di Bilancio; in particolare, è contenuta nei commi dal 739 al 783 dell’unico articolo di cui si compone tale norma.

REGOLAMENTO IMU

Il regolamento comunale è una norma secondaria che specifica alcuni elementi generali della norma principale, tenendo conto delle problematiche e delle esigenze dei contribuenti presenti all’interno del territorio dell’Ente e assicura la gestione dell’imposta conformemente ai criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza posti alla base dell’azione amministrativa.
In particolare regolamenta i seguenti aspetti :

Soggetto attivo
Soggetto passivo
Presupposto dell’imposta ed esclusioni
Definizione di fabbricato, aree fabbricabile e terreno agricolo
Abitazione principale e pertinenze
Base imponibile
Determinazione delle aliquote
Detrazioni dell’imposta sull’abitazione principale
Fabbricati  di interesse storico , inagibili ed inabitabili
Versamenti
Esenzioni
Attività di controllo, interessi moratori e sanzioni
Rimborsi e compensazioni
Funzionario responsabile del tributo 

CHI DEVE PAGARE L'IMU

I possessori di immobili intesi quali fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, con la sola esclusione dell’abitazione principale con relative pertinenze e dei fabbricati a questa assimilati, a condizione che non rientrino nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Cosa si intende per abitazione principale?

(comma 741 let. b) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare (non anagrafico ma civilistico) dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.In caso di abitazioni possedute da coniugi residenti in due Comuni differenti, in assenza di comprovate ragioni di fatto (es. distanza dal luogo di lavoro, ragioni di salute, ecc.) che giustifichino il frazionamento del nucleo famigliare (in quanto i coniugi ai sensi dell’art. 143 del Codice Civile sono tenuti alla coabitazione) non è possibile riconoscere la sussistenza dei presupposti dell’abitazione principale.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
In caso di abitazioni possedute da coniugi residenti in due Comuni differenti, in assenza di comprovate ragioni di fatto (es. distanza dal luogo di lavoro, ragioni di salute, ecc.) che giustifichino il frazionamento del nucleo famigliare (in quanto i coniugi ai sensi dell'art. 143 del Codice Civile sono tenuti alla coabitazione) non è possibile riconoscere la sussistenza dei presupposti dell'abitazione principale.

Cosa si intende per pertinenza?

(comma 741 let. b) Ferma restando la definizione dell'art. 817 c.c. (Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa) per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un' unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Immobili assimiliati all'abitazione principale

Beneficiano dell'esenzione da imposta prevista per l'abitazione principale anche le seguenti tipologie di fabbricati:
A. Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa se adibite dai soci assegnatari ad abitazione principale e relative pertinenze. Ipotesi speciale è quella delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, per le quali non è richiesto requisito della residenza anagrafica.
B. I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, purché adibiti ad abitazione principale.
C. Il fabbricato assegnato al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice di separazione legale (ordinanza cautelare del Presidente del Tribunale, sentenza di omologazione della separazione consensuale, sentenza di definizione della separazione giudiziale) ovvero di annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, da questo utilizzato quale abitazione principale.
D. Un solo immobile Il fabbricato posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e all'ordinamento prefettizio; a questi soggetti, in ragione delle esigenze del loro servizio, non è richiesto l'utilizzo del fabbricato quale abitazione principale.
E. Una sola unità immobiliare Il fabbricato di civile abitazione posseduto e non concesso in locazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purchè l'agevolazione sia prevista e mantenuta nel Regolamento comunale sull'IMU.
    PRECISAZIONI:
1. L'esenzione non si applica ai fabbricati appartenenti alle suddette tipologie che rientrino però nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; questi scontano l'imposta sulla base dell'aliquota e con la detrazione prevista per l'abitazione principale.
2. L'esenzione o agevolazione (vd. il precedente punto 1) si estende anche alle pertinenze dei suddetti fabbricati, con le limitazioni di categoria e numero previste per quelle delle abitazioni principali.
3. Per tutte le tipologie di fabbricati assimilati all'abitazione principale sussiste l'obbligo dichiarativo, ma non costituisce presupposto costitutivo per usufruire del beneficio; sicché in caso di omessa presentazione l'esenzione da imposta non potrà essere negata, in presenza di tutte le condizioni previste dalla normativa, ma l'ente potrà irrogare la sanzione minima prevista per l'omessa dichiarazione € 50,00=.
 

Cosa si intende per area fabbricabile?

comma 741 lett. d) Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera.

      

 
 
 
 
Come si paga?
 
 
Il versamento della nuova IMU dovrà essere effettuato esclusivamente con le modalità di cui al D. L.gs. n. 241/1997, ovverosia, tramite il modello F24.
I codici tributo che dovranno essere utilizzati per la compilazione del modello F24 per il versamento della nuova IMU sono i seguenti:
Vedi allegato
 
 
I suddetti codici devono essere esposti nella sezione "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" del "nuovo" modello F24, così come modificato dal provvedimento Agenzia delle Entrate n. 53906 del 12 aprile 2012, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati". 
Il campo "codice ente/codice comune" deve contenere il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili (Gattinara: D938).
Nel caso in cui il versamento riguardi la prima rata dell'IMU, deve essere barrato lo spazio "Acc." del modello F24; deve essere barrato "Saldo", invece, se il versamento riguarda la seconda rata.
In caso di pagamento in un'unica soluzione, devono essere barrate entrambe le caselle "Acc." e "Saldo" del modello F24. 
I campi "Numero immobili" e "Anno di riferimento" devono essere compilati, rispettivamente, con il numero degli immobili assoggettati all'imposta e l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento.
Nel caso in cui ci si avvalga dell'istituto del ravvedimento operoso, sanzioni (Cod. 3924) e interessi (Cod. 3923) dovranno essere versati unitamente all'imposta dovuta. In questo caso, nel modello F24 dovrà essere barrata la casella "Ravv." e nel campo "Anno di riferimento" dovrà essere indicato l'anno in cui l'imposta doveva essere versata.

  

Le aliquote sono deliberate ed approvate dal Consiglio Comunale e sucessivamente pubblicate sul sito del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze).
La pubblicazione sul MEF costituisce ai sensi del Comma 13-bis dell'Art. 13 del D.L.n. 201 del 2011 e del Comma 688 dell'Art. 1 della Legge 147/2013 condizione di efficacia per l'anno di riferimento.
--------------inserire Link regolamento dal MEF-------------------- (clicca qui per Consultare la delibera di approvazione aliquote) 

Codici tributo:
- 3912 IMU abitazione principale e relative pertinenze cat. A/1, A/8 e A/9 (di competenza del Comune);
- 3914 IMU terreni (di competenza del Comune);
- 3916 IMU aree fabbricabili (di competenza del Comune);
- 3918 IMU altri fabbricati (di competenza del Comune);
- 3925 IMU fabbricati cat. D aliquota 0,76% (di competenza dello Stato);
- 3930 IMU fabbricati cat. D aliquota 0,20% (incremento di competenza del Comune).

La dichiarazione IMU è disciplinata dall'art. 13, c. 12-ter, del decreto legge "Salva Italia"

La Dichiarazione IMU va presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
La disposizione impone ai soggetti passivi di «presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
fabbricati di interesse storico o artisitco;
fabbricati costruiti e destinati dall'imoresa costruttrice alla vendita;
immobili oggetto di locazione finanziaria;
immobili oggeto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
immobili assegnati al cosio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure immobili per i quali è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio;
immobili che hanno perso o hanno acquistato durante l'anno il dirotto all'esenzione IMU;
intervento di una riunione di usufrutto;
intervento di un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;
immobili posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione.

Se l'acquisto o la vendita dell'immobile è rogitato da un notaio;
Se si presenta la dichiarazione di successione.
Quando gli elementi sono rilevabili direttamente dalla banca dati catastale.
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, la dichiarazione IMU non va presentata, in quanto l'Agenzia possiede già i dati comunicati dai contribuenti, con la domanda di riconoscimento del possesso dei requisiti di ruralità;
Ex coniuge: deve presentare la dichiarazione IMU, solo nel caso in cui il comune dove è ubicato l'immobile, non è quello in cui è stato celebrato il matrimonio o quello di nascita.

In caso di dubbi relativi alla dichiarazione IMU, si consiglia di rivolgersi direttamente agli uffici comunali ove è ubicato l'immobile, oggetto di imposta.

http://www.melanide.it/pages/gestione_comuni/curinga/IMU/MODELLI/Dichiarazione%20IMU%20Editabile.pdf

   

Le scadenze di IMU sono regolarmentate dalla normativa di riferimento.
ACCONTO -  IMU     16  Giugno dell'anno di imposta
SALDO -       IMU     16  Dicembre dell'anno di imposta


L'intera imposta dovrà essere versata alla scadenza della rata di acconto.

    

Se non sei riuscito a pagare in tempo l’Imu, puoi fare il ravvedimento operoso.

Con il modello F24 puoi versare la rata che devi al Comune aggiungendo sanzioni e interessi. Gli interessi vanno calcolati sui giorni di effettivo ritardo, dal giorno successivo alla scadenza fino a quello del versamento.

Oltre l'anno dalla scadenza non sarà più possibile ravvedersi.

Per calcolare quanto devi pagare (comprensivo di interessi e sanzioni), puoi utilizzare il nostro calcolatore online. In questo modo puoi compilare anche direttamente il modello F24 da portare in banca.
---------------inserire immagine con link per calcolo ravvedimento operoso ----------------------------
 
Ricordiamo che l’Imu non è dovuta sull’abitazione principale e sulle relative pertinenze. Quest’ultime sono quelle accatastate nelle categorie C2 (per es. cantine e solai), C6 (per es. box e garage) e C7 (per es. tettoie e posti auto) nel limite di un solo immobile per classe catastale. Sul secondo box, quindi, dovrete pagare l’Imu.
La pagano, invece, i proprietari di immobili accatastati come A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di valore storico-artistico), anche se utilizzati come abitazioni principali perché considerate di lusso. Questi però potranno usufruire dell'aliquota ridotta e della detrazione deliberata dal Comune. L'Imu continua ad essere applicata sugli immobili diversi dall’abitazione principale.

Obbligo di dichiarazione-come e quando?

I soggetti passivi, devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.
Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonchè gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

Come verificare la regolarità dei pagamenti?

Nel portale contribuente sul sito del Comune di Gattinara accedendo con password o SPID si può consultare la regolarità della propria posizione con il pagamento delle tasse e imposte comunali.